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Statuto dell’ Associazione E.R.A.
European Radioamateurs Association
P R E M E S S A
> L' E.R.A. - European Radioamateurs Association è una libera
Associazione costituita nel
1991 con il nome di A.R.A.S., Associazione Radioamatori
Siciliana, e per le sue finalità
l' A.R.A.S. è stata censita tra i gruppi, enti ed organismi
di volontariato di protezione
civile in data 27/05/1993 dalla
PRESIDENZA - DEL - CONSIGLIO - DEI - MINISTRI
DIPARTIMENTO - NAZIONALE - DELLA - PROTEZIONE - CIVILE
DELLA - REPUBBLICA - ITALIANA
> L' E.R.A. promuove attività allo scopo di sviluppare e
consolidare una cosciente
partecipazione del radioamatore nella società civile.
Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera
consapevole volontà dei singoli
radioamatori di arricchire la propria personalità morale,
culturale e radiantistica, impegna > l' E.R.A. a prendere iniziative che
favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona
umana che siano ispirate a quei valori di libertà e di
fraternità riconosciuti universalmente
ai radioamatori.
> L' E.R.A. è pertanto una libera Associazione che non può essere
condizionata nè guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.
> L' E.R.A. ha rapporto con tutte le forze politiche, religiose e
sociali, senza alcuna
discriminazione nè per origine, nè per fede religiosa o credo
politico e respinge la
violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.
> Gli iscritti all' E.R.A., pertanto fanno propri e propugnano i
principi indicati nella
dichiarazione della carta dell' O.N.U. dei diritti dell' uomo
per eliminare le barriere tra le
genti, propugnano la Federazione Europea e promuovendo azioni
ed attività in ambito
C.E.E. anche attraverso scambi e/o intese con Associazioni
consimili degli stati europei.
> Possono affiliarsi all' E.R.A. i radioamatori residenti negli
stati europei.
> L’ E.R.A. in armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa
ad attività internazionali a
livello europeo e/o extra europeo.
> Gli organi territoriali ed europei esercitano la necessaria
azione di stimolo, di
coordinamento e di controllo delle attività delle locali
sezioni ispirando la loro opera al
concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme
dettate del presente statuto.
> L' E.R.A. promuove attività sociali e culturali a mezzo di
apposite sezioni e centri
operativi onde realizzare in collaborazione con organi e
istituzioni dell'Europa anche
progetti di interesse pubblico.
> L’ E.R.A. ha lo scopo di riunire per finalità scientifiche e
culturali i radioamatori, per
incrementare gli studi in campo radioamatoriale promuovendo
esperimenti e prove.
> L' E.R.A. tutela gli interessi dei soci.
> L' E.R.A. si prefigge di costituire collegamenti tra soci e le
pubbliche amministrazioni per
la eventuale collaborazione con la PROTEZIONE CIVILE.
Titolo I°
Art. 1
L' Associazione
E' costituita con sede permanente in Palermo l' European
Radioamateurs Association (E.R.A.) per l' elevazione morale e materiale dei
radioamatori mediante i principi ispiratori del patto di fratellanza e i metodi
del libero associazionismo che sono presenti in tutti gli stati europei ove è
concesso l' uso delle radiocomunicazioni via etere.
Art. 2
Le Finalità
L' E.R.A. promuove attività radiantistiche allo scopo di
sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni degli
Stati Europei le sperimentazioni in campo radiantistico.
A questo fine l' E.R.A. svolge, senza scopo di lucro attività
culturali, per la tutela dello ambiente, educative ed assistenziali.
Del volontariato per interventi di protezione civile, l' E.R.A.
ne fa attività di primaria importanza.
Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito
e con le prassi del libero associazionismo l' Associazione garantisce a tutti i
soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di
contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture
organizzative a tutti i livelli.
Titolo II
Art. 3
I Soci
Sono soci dell' E.R.A. coloro che ne condividono gli orientamenti
generali, che si impegnano a partecipare alla vita dell' Associazione.
Essi, con il conseguimento della patente di operatore di stazione
di radioamatore, partecipano con pari diritti alle elezioni degli organi sociali
e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.
Sono soci anche coloro che sono titolati di regolare licenza di
ascolto, nonchè coloro che manifestano simpatie per le radiocomunicazioni.
L' adesione implica l' accettazione del presente statuto.
Art. 4
Ammissione dei Soci
La domanda di ammissione quale socio dell' E.R.A. è presentata
alla sezione provinciale o comunale di domicilio abituale del socio, che ne
decide l’ accoglimento.
Art. 5
Affiliazione
Sono affiliati all' E.R.A. i gruppi o le sezioni provinciali o
comunali che ne fanno richiesta.
Le modalità di affiliazione sono emanate dalla Direzione Europea.
Ai fini della rappresentanza congressuale gli affiliati non
potranno esprimere voto qualora non raggiungano il numero minimo di 15 soci per
sezione.
Art. 6
Sospensione o Esclusione
Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di
incompatibilità con gli scopi generali dell' Associazione, il socio può essere
sospeso o espulso, secondo la gravità del caso.
La sanzione è comminata dalla sezione di appartenenza, con le
modalità previste dal proprio regolamento interno o in difetto dal Collegio dei
Probiviri.
Il socio che riveste incarichi negli organi europei, nazionali,
regionali o territoriali non può subire sanzioni senza che sia stato sentito l'
organo del quale fa parte.
E' ammesso in ogni caso il ricorso fino al Collegio Europeo dei
probiviri.
Titolo III
Art. 7
Le Sezioni
L' articolazione organizzativa di base dell' E.R.A. è costituita
dalle sezioni.
Il numero minimo dei soci è di 9 iscritti per sezione; ai fini
della rappresentanza congressuale, le sezioni affiliate non potranno esprimere
voto qualora non raggiungano il numero minimo di quindici soci.
Le sezioni possono altresì adottare propri regolamenti interni
che non devono essere in contrasto con il presente Statuto al quale in difetto
si farà riferimento.
Essi sono amministrativamente autonomi e rispondono delle
obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.
Art. 8
Ammissione delle Sezioni
Le sezioni con i loro aderenti sono associati all' E.R.A. su
domanda.
La domanda è rivolta al Direttivo Nazionale che
stabilisce l' ammissione su proposta del Direttivo Regionale al quale spetta di
accertarne i requisiti volti a conseguire le finalità istituzionali dell' E.R.A.
In mancanza del Direttivo Regionale, la domanda di Associazione è
istruita direttamente dal Direttivo Nazionale.
Art. 9
Iscrizione nell' Elenco Europeo
Le sezioni associate sono iscritte nell' Elenco Europeo delle
sezioni dell' E.R.A. a cura del Comitato di Presidenza.
Le sezioni devono ritirare annualmente il certificato di
appartenenza all' E.R.A.
Art. 10
Cancellazione dall' Elenco Europeo e Sospensione Cautelare
La cancellazione delle sezioni dall' Elenco Europeo per gravi
irregolarità di ordine morali, nonché per incompatibilità con gli scopi dell'
Associazione, è proposta dalla Direzione Nazionale.
Sulla proposta decide il Comitato di Presidenza che può disporre
ulteriori accertamenti sulle cause che hanno determinato la proposta di
cancellazione.
In mancanza dell' Organo Nazionale o in caso di inerzia di tale
organo, la cancellazione può avvenire su iniziativa del Comitato di Presidenza
che decide in base ad autonomi accertamenti.
Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Direzione Europea,
che decide nella prima riunione successiva alla data di adozione del
provvedimento.
Il provvedimento deve essere comunicato contestualmente alla
Direzione Nazionale che potrà ratificarlo entro 10 giorni dalla comunicazione.
La Direzione Nazionale potrà altresì adottare di propria
iniziativa la sospensione, avuta comunque notizia di fatti previsti dal primo
comma del presente articolo in caso di inerzia degli Organi Regionali o zonali.
Entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione, ratificato
dalla Direzione Europea o da questa autonomamente adottato, deve essere comunque
proposta la cancellazione delle sezioni, a pena di decadenza del provvedimento
medesimo.
Titolo IV
Art. 11
Organizzazione Nazionale, Regionale, Provinciale e Zonale
Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il
collegamento delle attività territoriali nell' ambito della nazione sono
condizioni per lo sviluppo dell' Associazione.
La ricerca delle condizioni che consentono di attuare ed ampliare
le attività istituzionali ed organizzative, è affidata alle strutture nazionali,
regionali, provinciali e di zona.
L' eventuale statuto nazionale stabilisce le funzioni e le
competenze dei diversi possibili livelli di rappresentanza sulla base delle
obiettive condizioni amministrative e funzionali esistenti, accettate e
deliberate dalla Direzione Nazionale.
Esso non può essere in contrasto con i principi e le norme
contenuti nel presente Statuto e deve garantire la partecipazione nella gestione
dell' Associazione da parte delle sezioni e delle altre strutture territoriali.
Lo Statuto Nazionale deve essere depositato presso la Sede
Europea.
Lo Statuto Nazionale e le sue eventuali modifiche debbono essere
depositate presso la Sede Europea entro 60 giorni dalla loro approvazione.
Il Comitato di Presidenza sottopone alla Direzione Europea, per
una decisione definitiva, gli eventuali problemi di difformità.
Art. 12
Gli Organi Nazionali
Gli organi nazionali dell' E.R.A. sono:
Il Congresso Nazionale (da riunire almeno ogni 3 anni) ;
La Direzione Nazionale (composta da 9 membri) ;
Il Comitato Esecutivo (composto da 5 membri) ;
Il Presidente Nazionale ;
Il Collegio Nazionale dei Sindaci ;
Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 13
Gli Organi Regionali
Gli organi regionali dell' E.R.A. sono :
1. Il Congresso Regionale (da riunire almeno ogni tre anni) ;
2. La Direzione Regionale (composta da sette membri) ;
3. Il Comitato Esecutivo Regionale (composto da tre membri) ;
4. Il Presidente Regionale ;
5. Il Collegio Regionale dei Sindaci ;
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri.
Art. 14
Gli Organi Provinciali o Zonali
Gli organi provinciali o zonali dell' E.R.A. sono :
1. Il Congresso Provinciale o di zona (da riunire almeno ogni 3
anni);
2. Il Comitato Provinciale e di zona (composto da 5 membri) la
regione Sicilia ci ha imposto i sindaci
3. Il Presidente Provinciale o di zona;
4. Il Collegio Provinciale o zonale dei Sindaci.
Art. 15
Delegazioni Provinciali e di Zona
Ove le condizioni amministrative e funzionali rendono
oggettivamente impossibile, per inesistenze di sezioni, insufficienza di
iscritti o altre gravi ragioni organizzative, valutate dalla Direzione
Regionale, l' elezione degli Organi Provinciali o zonali, la Direzione Regionale
stessa nomina Delegati Provinciali o di zona, sulla base delle proposte delle
sezioni interessate.
Art. 16
Autonomia Degli Organi Periferici
La Direzione Nazionale, Regionale e Provinciale o
zonale è amministrativamente autonoma e risponde delle obbligazioni assunte
esclusivamente con il suo patrimonio.
Gli Organi previsti dagli art. 13, 14 e 15 rispondono del loro
operato alla Direzione Nazionale, sono amministrativamente autonomi e rispondono
delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.
Titolo V
Art. 17
Gli Organi Europei
Gli organi Europei dell' E.R.A. sono:
1. Il Congresso Europeo;
2. La Direzione Europea;
3. Il Comitato di Presidenza;
4. Il Presidente;
5. Il Presidente Onorario;
6. Il Collegio Europeo dei Sindaci ;
7. Il Collegio Europeo dei Probiviri.
Art. 18
Il Congresso Europeo
Il Congresso Europeo è il massimo organo deliberante della
Associazione.
Esso viene convocato ordinariamente ogni tre anni, su proposta
del Comitato di Presidenza, dalla Direzione Europea che ne approva il
Regolamento l' ordine del giorno.
Il Congresso Europeo straordinario è convocato ogni qualvolta è
richiesto dalla Direzione Europea o da almeno cinque Direzioni Nazionali che
rappresentino almeno il 20% dei voti congressuali.
Al Congresso Europeo partecipano i delegati eletti dai Congressi
Nazionali secondo le modalità dicui al successivo art. 20, nonchè i membri
uscenti della Direzione Europea con diritto alla parola
Il diritto al voto è riservato ai soli delegati eletti.
Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei
voti rappresentati in Congresso.
Al Congresso Europeo compete :
1. di determinare l' indirizzo generale dell' Associazione;
2. di eleggere:
a) i membri della Direzione Europea di cui all' art. 22;
b) i membri del Collegio Europeo dei Sindaci;
c) i membri del Collegio Europeo dei Probiviri;
3. di deliberare su qualsiesi argomento riguardante la vita dell'
Associazione, salvo che non si tratti di modifiche allo Statuto o della proposta
di scioglimento dell' Associazione per le quali occorre che le materie siano
preventivamente iscritte nell' ordine del giorno di convocazione del Congresso.
Art. 19
Convocazione del Congresso Europeo
La convocazione del Congresso deve indicare l' ordine del giorno
dei lavori, nonchè il luogo e la data di svolgimento di essi, ed essere
corredata da apposito regolamento.
La relazione introduttiva predisposta dal Presidente, sentito il
Comitato di Presidenza, è inviata almeno 60 giorni prima della data del
Congresso a tutte le Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali, o zonali.
Per la validità dei voti da computare saranno considerate valide
le deleghe delle sezioni che risultano associati ed in regola con il pagamento
delle quote sociali, in caso di Congresso Ordinario, tre mesi prima della data
di celebrazione e, in caso di Congresso Straordinario, alla data di
convocazione.
Art. 20
Composizione del Congresso Europeo
Il Congresso Europeo è composto dai Presidenti eletti dalle
sezioni.
Il Presidente della sezione è portatore di voti nella seguente
proporzione: un voto per sezione, più un voto ogni quindici ulteriori soci.
Il Congresso elegge:
1. la Presidenza del Congresso;
2. la Commissione Verifica
Poteri;
3. l' Ufficio di Segreteria.
Art. 21
La Direzione Europea
La Direzione Europea è l' organo che cura l' attuazione delle
delibere del Congresso Europeo.
Essa è convocata almeno una volta l' anno dal Comitato di
Presidenza ed invia straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei
componenti.
Alle riunioni partecipano, con diritto alla parola, i componenti
effettivi del Congresso Europeo dei Sindaci e del Collegio Europeo dei
Probiviri.
Art. 22
Composizione della Direzione Europea
La Direzione Europea è composta da membri eletti dal Congresso
Europeo, in numero di uno per ogni nazione europea affiliati all' E.R.A.
I presidenti o i delegati nazionali, la cui nazione di
appartenenza non è rappresentata nella Direzione Europea partecipano alla stessa
con voto consultivo.
Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza sempre che
il numero dei presenti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti.
Art. 23
Attribuzioni della Direzione Europea
La Direzione Europea cura l' attuazione dei deliberati del
Congresso e promuove, su proposta del Comitato di Presidenza manifestazioni
europee per settori istituzionali della E.R.A.
La Direzione Europea ha le seguenti attribuzioni:
1. elegge nell' ambito il proprio Presidente;
2. elegge il Presidente il Vice Presidente, i componenti del
Comitato di Presidenza;
4. delibera su proposta del Comitato di Presidenza l' organo
degli Uffici Centrali ;
5. approva i conti preventivo e consuntivo annuali e i programmi
di attività ;
6. delibera la costituzione delle Commissioni Europee di settore
e ne designa i relativi coordinatori ;
7. fissa le quote annuali di Associazione delle relative sezioni
e di iscrizione dei soci ;
8. nomina i delegati delle Nazioni Europee nelle quali si renda
oggettivamente impossibile la elezione degli organi statutari e approva il
regolamento relativo alle loro funzioni ;
9. nomina e revoca il Direttore Responsabile del Periodico
Ufficiale dell' Associazione ;
10. In caso di gravi irregolarità su proposta del Comitato di
Presidenza procede con la maggioranza dei due terzi dei componenti allo
scioglimento delle Direzioni Nazionali ed alla nomina dei Commissari, fissando
funzioni e limiti del mandato che non deve superare il semestre ;
11. autorizza o ratifica le decisioni del Comitato di Presidenza,
prese per sottoscrivere con Istituzioni Pubbliche inerenti al conseguimento
delle finalità dell' Associazione ;
12. esamina i ricorsi presentati dalle sezioni, contro le
decisioni di esclusione adottate dal Comitato di Presidenza in base all' art. 10
;
13. approva i Regolamenti di cui all' art. 36 ;
14. dirime i conflitti che si determinano tra gli Organi
Nazionali e tra questi ed il Comitato di Presidenza ;
15. definisce gli organismi tecnico-operativi di attività e ne
disciplina il funzionamento, al quale provvede e sovrintende il Comitato di
Presidenza ;
16. decide, su proposta del Comitato di Presidenza, in ordine ai
casi di difformità tra il presente Statuto e gli eventuali Statuti Nazionali. La
decisione va presa a maggioranza assoluta dei componenti ;
17. esamina lo stato generale dll' Associazione ;
18. dibatte le linee di sviluppo e di potenziamento organizzativo
dell' Associazione.
Art. 24
Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è l' organo che cura la gestione e la
amministrazione della Associazione.
La Direzione elegge il Comitato di Presidenza, composto da un
Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere e da quattro componenti.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in
caso di assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e nel rispetto del
numero legale dei componenti.
Art. 25
Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza ha le seguenti attribuzioni:
1. designa i componenti cui affidare specifici compiti tra cui
quello organizzativo e quello amministrativo;
2. convoca la Direzione Europea fissandone l' Ordine del Giorno;
3. predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
4. presenta alla Direzione Europea le proposte di programmazione
sulla base delle indicazioni avanzate dalle Commissioni Europee di settore;
5. autorizza accordi e convocazioni con Istituzioni Pubbliche
Nazionali o Europee per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'
Associazione;
6. assume, d' intesa con gli Organi Nazionali, tutte quelle
iniziative di ordine organizzativo volte ad assicurare la presenza e l'
equilibrio sviluppo dell' Associazione nell' Europa ed al tal fine coordina le
attività nazionali;
7. assume, nei casi di motivata urgenza, le decisioni di
competenza della Direzione Europea, sottoponendole per la ratifica alla prima
successiva riunione dell' Organo interessato.
Se la ratifica non viene accordata il provvedimento adottato
cessa di avere efficacia.
In caso di particolare urgenza il Presidente può adottare le
necessarie misure di intesa con i responsabili amministrativo e organizzativo.
I provvedimenti così adottati dovranno essere sottoposti alla
ratifica del Comitato di Presidenza nella prima successiva riunione.
Art. 26
Il Presidente Onorario
La Presidenza onoraria dell' E.R.A. viene conferita dal Congresso
Europeo a persona che abbia acquisito particolari meriti nei confronti dell'
E.R.A.
Il Presidente Onorario partecipa con voto consultivo al Comitato
di Presidenza.
Art. 27
Il Presidente
Il Presidente rappresenta l' Associazione ed ha la firma sociale.
E' sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o
impedimento ovvero per necessità dovuta a qualsiasi causa.
Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente o, in
assenza, dal Vice Presidente.
Può delegare la firma per atti specifici ad altri componenti del
Comitato di Presidenza, previa delibera di questo.
Art. 28
Il Collegio Europeo Dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è l' organo che certifica il bilancio
dell'Associazione, accompagnando la relazione da analisi sulla gestione.
Esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti
dal Congresso Europeo.
Le loro funzioni sono onorarie e gratuite. Il Collegio esercita
la sua funzione a norma di legge e riferisce annualmente alla Direzione.
I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Art. 29
Il Collegio Europeo dei Probiviri
Il Collegio Europeo dei Probiviri è l' organo al quale sono
devolute funzioni di giustizia interna.
Esso giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti
in contrasto con la appartenenza all' E.R.A., sia di ordine morale e sia di in
conciliazione con i suoi orientamenti.
Il Collegio giudica sui ricorsi dei singoli soci avverso i
provvedimenti disciplinari comminati nei loro confronti dalle sezioni o dai
competenti Collegi dei Probiviri.
Il Collegio si compone di cinque membri effettivi e due supplenti
eletti dal Congresso Europeo e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo ambito il
Presidente.
Il Collegio Europeo dei Probiviri risiede presso gli Uffici della
Sede Centrale, dei quali si avvale per l' espletamento delle sue attività.
Titolo VI
Art. 30
Commissioni Europee di Settori
Nei settori di attività istituzionali dell' Associazione che
necessitano dell' apporto di specifiche competenze, possono essere costituite
dalla Direzione Europea apposite Commissioni Europee di settore, composte da un
esperto designato da ciascuna delle Direzioni e delegazioni Nazionali.
E' incompatibile la partecipazione a più di una Commissione di
settore.
I designati nelle Commissioni Europee di settore eleggono, nella
prima riunione, una Segreteria, secondo le modalità previste dal regolamento
approvato dalla Direzione Europea.
Art. 31
Compiti ed Attribuzioni delle Commissioni di Settore
Le Commissioni Europee hanno il compito di proporre agli organi
deliberativi europei della Associazione i programmi ed il calendario delle
attività del settore di competenza, articolandone le modalità di attuazione e
controllandone successivamente la realizzazione in relazione agli obiettivi
prefissati.
Le proposte di programmazione di settori di attività con le
relative indicazioni delle previsioni di spesa devono essere portate all' esame
del Comitato di Presidenza che può affidarne la realizzazione alle commissioni
stesse.
Le Commissioni Europee svolgono altresì una funzione consuntiva
per gli organi centrali dell' Associazione.
Titolo VII
Art. 32
Votazioni Congressuali
Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i
diritti delle eventuali minoranze e pertanto, per la indicazione dei membri
elettivi, i Congressi Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali o zonali,
possono votare con liste contrapposte, purché presentate da Delegati che
esprimono almeno il 10% dei voti rappresentati.
Ogni lista non può contenere un numero di candidati superiore a
quello dei componenti da eleggere.
Non è ammessa la candidatura in più di una lista. I posti
elettivi saranno ripartiti tra le diverse liste proporzionalmente ai voti
conseguenti da ciascuna di esse.
Ogni delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 2/3
dei candidati da eleggere.
Art. 33
Incompatibilità
Sono reciprocamente incompatibili le cariche di Presidente di
Sezione, di Presidente Regionale, di Presidente Nazionale, di Presidente
Generale.
Art. 34
Il Tesseramento
Il tesseramento è unico ed europeo.
Esso ha validità annuale, inizia e termina con l' anno solare, la
definizione delle relative pendenze amministrative nei confronti del Comitato di
Presidenza deve avvenire entro il mese successivo alla sua chiusura.
Alle Sezioni affiliate all' E.R.A. va il 70% della quota di
affiliazione di ogni singolo socio; alla Direzione Europea va il 30% della quota
di affiliazione di ogni singolo socio affiliato alla sezione di appartenenza.
Art. 35
Il Certificato di Appartenenza delle Sezioni
Il certificato di appartenenza rilasciato alle sezioni dal
Comitato di Presidenza ha validità annuale e legittima l' affiliazione della
Sezione stessa all' E.R.A.
Esso è valido per l' anno in cui è rilasciato.
Art. 36
I Regolamenti Interni e di Settore, Regolamento Europeo delle
Sezioni
Per regolare il funzionamento del Comitato di Presidenza e di
eventuali organismi europei di settore saranno redatti regolamenti interni,
approvati dalla Direzione Nazionale.
Il regolamento interno delle Sezioni è approvato dalla Direzione
Nazionale.
Art. 37
La Responsabilità Collegiale
La responsabilità delle decisioni adottate dagli organi statutari
è collegiale, per livello di competenza.
Art. 38
La Decadenza degli Incarichi
I membri eletti e quelli designati dagli organi Zonali,
Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europei, decadono dagli incarichi quando
non presenziano alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte
consecutive.
Art. 39
Incompatibilità sul Funzionamento dei Collegi dei Sindaci
L' Ufficio di Sindaco è, nell' Associazione, incompatibile con
qualsiasi incarico nei relativi organi elettivi.
Art. 40
L' Esercizio Finanziario e i Conti Preventivo e Consuntivo
L' Esercizio Finanziario, per tutti gli organi che hanno l'
obbligo della predisposizione e della approvazione dei conti preventivo e
consuntivo, ha decorrenza 1° Gennaio / 31 Dicembre.
Il conto preventivo europeo sarà approvato almeno un mese prima
dell' inizio dello esercizio mentre il conto consuntivo europeo sarà approvato
nei quattro mesi successivi alla chiusura dell' esercizio.
Le Direzioni Nazionali sono tenute ad approvare il conto
preventivo entro la fine di novembre di ciascun anno e quello consuntivo entro
la fine di marzo dell' anno successivo.
Copia del conto preventivo e di quello consuntivo, accompagnato
dalla relazione del Collegio Nazionale dei Sindaci, dovrà essere inviata al
Comitato di Presidenza entro un mese dalla approvazione.
Art. 41
La Gestione di Impianti e Servizi e di Centri Autonomi
La gestione di impianti e servizi atti a realizzare gli scopi
perseguiti dall’ Associazione nonchè la costituzione ed il funzionamento dei
Centri operativi su basi territoriali e/o di settore, specie aventi propria
autonomia amministrativa e patrimoniale, e diretti al conseguimento di obiettivi
a carattere specifico, sono affidati alla responsabilità finanziaria e
patrimoniale dell' organo che li gestisce.
Art. 42
Attività Territoriale e Periodico Ufficiale
Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto
l' E.R.A. può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi.
La pubblicazione di un periodico ufficiale dell' Associazione
rientra in tale ambito ed è fatta a cura del Comitato di Presidenza.
Art. 43
La Cooptazione
In Presenza di situazioni che richiedono il loro sollecito
completamento organico, la Direzione Europea, la Direzione Nazionale, la
Direzione Provinciale e la Direzione delle Sezioni, possono procedere per le
necessarie integrazioni fino ad un quinto della loro composizione.
Il cooptato partecipa alle riunioni dell' organo al quale viene
chiamato con pari diritti degli altri componenti.
Il cooptato decade dall' incarico allo scadere del mandato dell'
organo del quale fa parte e investito, oppure per rinuncia.
Nel caso di più liste concorrenti, i posti lasciati vacanti
saranno invece integrati dai primi dei non eletti dalle relative liste.
Art. 44
Il Patrimonio dell' Associazione
Il patrimonio dell' Associazione è formato dai beni immobili e
mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
Le entrate sono costituite:
dai proventi del tesseramento;
dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per
qualsiasi altro titolo.
In caso di scioglimento dell' Associazione il Congresso Europeo
deciderà la destinazione del proprio patrimonio.
Art. 45
Le Modifiche Statutarie
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate
soltanto dal Congresso Europeo con le modalità previste dall' art. 17.
Le proposte di modifiche, avanzate dagli organi europei e
nazionali, sono esaminate dalla Direzione Europea che decide sulla loro
presentazione al Congresso Europeo.
Le proposte avanzate da un quinto delle Direzioni Nazionali
saranno in ogni caso presentate al congresso Europeo.
Art. 46
Lo Scioglimento dell' Associazione
Lo scioglimento dell' Associazione è deciso dal Congresso Europeo
con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.
Titolo VIII
Art. 47
Norme Transitorie
1. Gli Organi Europei previsti dal presente Statuto verranno
eletti in sede del 1° Congresso Europeo, sulla base delle deleghe conferite da
Congressi Nazionali.
2. Ove tra gli Organi Provinciali e zonali, di cui all' art.
14 esistano le Direzioni Provinciali, va costituito un Comitato Esecutivo
composto da tre membri.
3. L' E.R.A. si impegna sin da ora ad osservare
incondizionatamente tutte le disposizioni che il Parlamento Europeo emanerà in
materia radiantistica.
********************************
Il Presente Statuto è stato registrato a Palermo il 17/01/1995
al n. 661 vol.1A
F.to
Notaio Daniela Du Chaliot.
Pres. Marcello Vella
Grafica e impaginazione a cura di
Salvatore Casella (IT9CFS) e Andrea Failla (IT9AAD)
novembre 1996
STRUTTURA DELLO STATUTO E.R.A.
Premessa
Titolo I
Art.1 L’ Associazione
Art.2 Le finalità
Titolo II
Art. 3 I Soci
Art. 4 Ammissione dei Soci
Art. 5 Affiliazione
Art. 6 Sospensione o Esclusione
Titolo III
Art. 7 Le Sezioni
Art. 8 Ammissione delle Sezioni
Art. 9 Iscrizione nell’ Elenco Europeo
Art. 10 Cancellazione dall’ Elenco Europeo e
Sospensione Cautelare
Titolo IV
Art. 11 Organizzazione Nazionale, Regionale,
Provinciale e Zonale
Art. 12 Gli Organi Nazionali
Art. 13 Gli Organi Regionali
Art. 14 Gli Organi Provinciali e Zonali
Art. 15 Delegazioni Provinciali e di Zona
Art. 16 Autonomia degli Organi Periferici
Titolo V
Art. 17 Gli Organi Europei
Art. 18 Il Congresso Europeo
Art. 19 Convocazione del Congresso Europeo
Art. 20 Composizione del Congresso Europeo
Art. 21 La Direzione Europea
Art. 22 Composizione della Direzione Europea
Art. 23 Attribuzioni della Direzione Europea
Art. 24 Il Comitato di Presidenza
Art. 25 Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Art. 26 Il Presidente Onorario
Art. 27 Il Presidente
Art. 28 Il Collegio Europeo Dei Sindaci
Art. 29 Il Collegio Europeo Dei Probi Viri
Titolo VI
Art. 30 Commissioni Europee di Settori
Art. 31 Compiti ed Attribuzioni delle Commissioni di
Settore
Titolo
VII
Art. 32 Votazioni Congressuali
Art. 33 Incompatibilità
Art. 34 Il Tesseramento
Art. 35 Il Certificato di Appartenenza delle Sezioni
Art. 36 I Regolamenti Interni e di Settore,
Regolamento Europeo delle Sezioni
Art. 37 La Responsabilità Collegiale
Art. 38 La Decadenza dagli Incarichi
Art. 39 Incompatibilità sul Funzionamento dei Collegi
dei Sindaci
Art. 40 L’ Esercizio Finanziario e i Conti Preventivo
e Consuntivo
Art. 41 La Gestione di Impianti e Servizi e di Centri
Autonomi
Art. 42 Attività Territoriale e Periodico Ufficiale
Art. 43 La Cooptazione
Art. 44 Il Patrimonio dell’ Associazione
Art. 45 Le Modifiche Statutarie
Art. 46 Lo Scioglimento dell’ Associazione
Titolo VIII
Art. 47 Norme transitorie
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